domenica 11 marzo 2012

“Niente carcere per gli stupratori”: quando i media non capiscono le sentenze


Qualcuno ha sostenuto, mal interpretando una recente sentenza della Cassazione [1] che gli stupratori di gruppo non vanno più in carcere. Ecco perché si tratta di un’informazione totalmente sbagliata.



Accade molto raramente che una sentenza della Corte di Cassazione attiri l’attenzione deimedia nazionali e, quando ciò capita, il suo significato viene spesso distorto e mal interpretato.
È il caso, per esempio, di una recente sentenza della Cassazione [1] che sembra escludere il carcere “obbligatorio” nei confronti di chi è accusato (e non ancora condannato) del reato di violenza sessuale di gruppo [2]. Una decisione che ha suscitato lo sdegno delle associazioni di tutela delle donne contro gli abusi sessuali e di tutto il mondo dell’informazione, dando vita a una polemica fuorviante.

All’indomani della sentenza, infatti, si sono moltiplicate le interpretazioni semplicistiche della vicenda, tanto da far passare un distorto messaggio: l’idea che, dopo questa decisione, tutti gli stupratori non debbano andare in carcere prima della condanna definitiva.

In realtà, la Corte ha detto una cosa molto diversa. Essa ha semplicemente ribadito l’eliminazione del cosiddetto “automatismo cautelare” [3], istituto che impone al giudice, nel corso delle indagini preliminari (o durante il processo), di applicare il carcere (e non altre misure cautelari) nei confronti dell’indagato (o imputato) di reati di stampo mafioso [4] o di violenza sessuale. E ciò a prescindere da qualsiasi valutazione del caso concreto e di come esso si è materialmente atteggiato [5].

La legge [6], però, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale [7] e quindinon esiste più nel nostro ordinamento. La Consulta ha infatti sottolineato che la custodia cautelare in carcere deve essere applicata solo quando le altre misure appaiono inadeguate [8].

La sentenza “contestata” quindi, non ha fatto altro che prendere atto della decisione della Corte Costituzionale e ristabilire la regola generale secondo cui spetta al giudice di verificare quale misura cautelare sia più idonea caso per caso, senza automatismi di sorta.
Ecco perché i media nazionali dovrebbero commentare con più accortezza le sentenze della Cassazione (e le vicende giudiziarie in genere). Altrimenti il rischio è di suscitare nei cittadinifacile e ingiustificata indignazione, ciò che certo non giova alla considerazione che gli stessi dovrebbero avere nei confronti della giustizia.



[1] Cass. sent. n. 4377 dell’1 febbraio 2012.
[2] Art. 609-octies c.p. .
[3] Art. 275 comma 3 c.p.p. .
[4] Per tali reati l’automatismo non equivale a principio di colpevolezza anticipata, ma ha lo scopo di sottrarre l’imputato dal contesto criminoso nel quale ha perpetrato le condotte illecite.
[5] Le misure cautelari personali sono quei provvedimenti di restrizione della libertà personale disposti nella fase delle indagini preliminari o nel corso del processo. Vengono disposte in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di almeno una delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato) previste dal codice di procedura penale.
[6] Legge 23 aprile 2009, n. 38.
[7] Corte Cost., sent. n. 265/2010.
[8] In virtù del principio di “presunzione di innocenza” fino a sentenza definitiva, espresso dall’art.27 della Costituzione.

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